Sono validi e quindi computabili tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL.
In tale computo rientrano anche tutti i periodi per i quali sia stata erogata una remunerazione anche parziale ai sensi del citato CCNL.
Si richiama l’attenzione sul fatto che nel caso in cui al personale che si trovi in particolari condizioni, sia impedita, in base alle vigenti disposizioni, l’assunzione del servizio (astensione obbligatoria), nei confronti del medesimo, nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza va computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Si richiama l’attenzione, altresì, sul fatto che i periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, in particolare in caso di sciopero, non interrompono l’anzianità di servizio e quindi sono computabili ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.
Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art.12 del CCNL 2002/05 (congedi parentali).Inoltre, sono computabili quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato dalle seguenti
disposizioni:
Per quanto concerne, invece, il personale che non si avvale della normativa sopra citata, allo scopo di assicurare parità di trattamento e ai fini del computo nel biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 D.L.vo 297/94, si fa rinvio a quanto già ulteriormente chiarito con nota 4549 del 29 aprile 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2009/2010 e con nota 8491 del 20 settembre 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2010/2011 , nonché alla nota prot. 19212 del 17/12/2009 per lo svolgimento delle attività progettuali finanziate dalle Regioni. Si fa rinvio, altresì, alle citate note per i servizi prestati nell’a.s. 2011/2012.
Sono, infine, computabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
Con una nota del 22 febbraio il Miur ha comunicato alcuni chiarimenti ed istruzioni operative relative al concorso ATA 24 mesi. I chiarimenti riguardano anche i criteri di calcolo della durata dei servizi. Eccoli:
Preliminarmente va precisato che l’espressione letterale “ as…./…..” del Mod. B1 e B2 va intesa nel senso che tutti i periodi di servizio devono essere sommati ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di servizio richiesti per l’accesso ai suddetti concorsi, indipendentemente dall’anno scolastico in cui sono stati prestati.
Problema ricorrente è quello relativo alla determinazione dell’inizio e del termine di un periodo di
servizio.
Il calcolo va effettuato base al calendario comune, secondo quanto prescrive l’art. 2963 del Codice Civile,che costituisce fonte normativa di riferimento.Da affiggere all’albo sindacale della scuola, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
Se la fonte si esprime in mesi, come nel caso dei concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, si fa uso del calendario senza tener conto della durata in giorni.
Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno (compreso) immediatamente precedente del mese successivo, ad es. 2 mesi a decorrere dal 15 febbraio abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14 aprile compreso.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio.
Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Per quel che concerne, invece, il periodo iniziale del conteggio del servizio per coloro che , già inseriti nella graduatoria permanente, producono domanda di aggiornamento, si conferma quanto già espressamente riportato all’art. 3 punto 2 della O.M. 21/09.
Altra questione è quella che riguarda, invece, i periodi di servizio prestati con orari diversi.
Fermo restando il criterio di calcolo innanzi enunciato, è necessario porre l’attenzione sulla frazione di mese relativa alle tipologie di servizio (intero, part-time) previste dal CCNL.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese superiore agiorni 15, esse sono considerate mesi interi e come tali valutati.
Se per una delle suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, solo quest’ultima viene considerata mese intero; all’altra non viene invece attribuito alcun punteggio in quanto pari o inferiore a giorni 15.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese inferiore a giorni 15, i periodi di servizio si sommano, in quanto tali servizi concorrono al raggiungimento del requisito di accesso ed essi, così determinati, vengono valutati con la procedura della media ponderata.
Il criterio suaccennato si applica anche in presenza di servizi part-time, ivi compreso il servizio d’insegnamento, comunque prestati nelle istituzioni scolastiche statali in profili professionali diversi da quello cui si concorre.
Si sottolinea che nel termine “part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.
In tutti i calcoli rimangono incluse domeniche e feste cadenti nei periodi calcolati, senza alcuna distinzione tra giornate lavorative e giornate festive.
Tenuto conto della circostanza che le valutazioni suddette non sono discrezionali, le SS.LL., in caso di controversie concernenti le modalità di calcolo relative alla durata del servizio prestato dall’aspirante, vorranno disporre, una volta operata la verifica e nell’ambito del potere di autotutela, il reintegro nel diritto dell’aspirante eventualmente escluso.
Con una nota del 22 febbraio il Miur ha comunicato alcuni chiarimenti ed istruzioni operative relative al concorso ATA 24 mesi. I chiarimenti riguardano anche gli attestati di addestramento professionale. Eccoli:
Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze informatiche di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nella procedura concorsuale per il profilo di assistente amministrativo (punto 4 della tabella A/1) .
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla “ECDL”certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist , IC3 e MCAS
Nell’ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass , ICL e PEKIT.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti diplomi o attestati, , che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione
Con una nota del 22 febbraio il Miur ha comunicato alcuni chiarimenti ed istruzioni operative relative al concorso ATA 24 mesi. I chiarimenti riguardano anche l’idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica. Eccoli:
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le idoneità conseguite in concorso magistrale e in concorsi a cattedre non rientrano nella previsione di cui al punto 5 della tabella A/1 allegata all’ O.M. 21/09, in quanto tali concorsi sono indetti per l’acceso ai ruoli del personale docente e non ai ruoli della carriera di concetto ed esecutiva o corrispondenti, cui fa riferimento la citata tabella di valutazione.Si chiarisce che la tabella di corrispondenza prevista dall’art. 480 del D.Lvo 297/94 non ha validità per la procedura di cui trattasi, in quanto utile solo per l’inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali del personale docente a tempo indeterminato, transitato nei ruoli dell’Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione. In dipendenza di quanto sopra, non può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti l’abilitazione all’insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o l’abilitazione all’esercizio professionale
Con una nota del 22 febbraio il Miur ha comunicato alcuni chiarimenti ed istruzioni operative relative al concorso ATA 24 mesi. I chiarimenti riguardano anche il valore di diplomi, attestati e qualifiche professionali. Eccoli:
A – Diploma di maturità
Si richiama l’attenzione sui diplomi di maturità, la cui denominazione letterale non trovi esatto riscontro nell’elenco alfabetico” titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato C dei bandi di concorso indetti ai sensi dell’art.554 del D.Lvo 297/94. Tali titoli devono essere letti secondo le corrispondenze, determinate dalle tabelle allegate alle annuali disposizioni emanate per l’esame di stato ed in particolare ai Decreti ministeriali di individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta
dei corsi ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore.
A titolo esemplificativo, ai sensi del D.M. 25.1.2002, n. 9, il diploma di maturità “programmatoreprogetto Mercurio”, codificato TD14, è corrispondente a quello di “ragioniere, perito commerciale e programmatore”, codificato quest’ultimo TD05 e, pertanto, dà accesso esclusivamente all’area AR21, prevista per il citato diploma codificato TD05.
Una volta accertata la corrispondenza, l’aspirante sarà inserito nella graduatoria permanente con il codice Da affiggere all’albo sindacale della scuola, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 riportato nella citata tabella “elenco alfabetico titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico”, di cui all’allegato C dei bandi di concorso.
Da ultimo si precisa che ai diplomi di maturità non può essere attribuito il codice RRDZ (operatore di elaborazione dati), in quanto detto codice RRDZ è riferito esclusivamente ad un diploma di qualifica professionale previsto dalla precedente normativa.
B – Diploma di qualifica professionale
I diplomi di qualifica professionale, che sostituiscono quelli del precedente ordinamento dei corsi di qualifica degli istituti professionali dello Stato, sono validi per l’accesso alle qualifiche funzionali per i vari comparti del pubblico impiego, comprendendo anche i profili dell’area B del personale della scuola, in osservanza di quanto disposto dal D.M. 14.4.1997. Si fa presente, altresì, che i diplomi di qualifica di cui al vecchio ordinamento ancorché sostituiti da quelli previsti dal nuovo ordinamento, conservano la loro validità anche dopo la definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento, vale a dire dall’anno scolastico 1997/98.
Nell’ipotesi, pertanto, in cui i nuovi diplomi di qualifica professionale, nella denominazione letterale, non trovino menzione nell’elenco alfabetico “titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato “C” del bando di concorso, gli stessi vanno valutati secondo le corrispondenze tra le precedenti e le attuali qualifiche professionali, così come individuate dal citato D.M./97.
Ad ogni buon fine si segnala che il D.M. 14.4.1997 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale – n. 117 del 22.5.1997.
C – Diploma di licenza della scuola media
Si sottolinea che in assenza del titolo di studio oggi richiesto per l’accesso ,ai fini della valutazione, il “diploma di licenza della scuola media” deve essere valutato nei confronti dei candidati che ne risultino in possesso, secondo i punteggi indicati alla lett. A, punto 1 delle relative tabelle di valutazione . Fatto salvo quanto innanzi riferito, si richiama l’attenzione sulla casistica sottoindicata:
- candidati in possesso di un diploma di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il diploma di maturità.
-candidati in possesso di un diploma di qualifica, di maturità e di un diploma di scuola media : si valuta il diploma di maturità o il diploma di qualifica dove rispettivamente tale titolo è richiesto per l’accesso al profilo professionale richiesto.
- candidati in possesso di diploma di scuola media e di attestato di qualifica regionale: si valuta solamente il diploma di scuola media in quanto titolo di studio di accesso previsto dalla precedente normativa di cui all’art. 2 comma 3 della O.M. 30.12.2004, n. 91 .;
- l’attestato di qualifica regionale non rientra fra i titoli di cui al punto 1 delle tabelle e pertanto non può essere oggetto di valutazione a tali specifici fini. Non è necessario che il titolo in questione sia congiunto ad un titolo professionale, quale l’attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell’art. 14 legge 845/78, condizione questa, in mancanza di altri titoli di studio previsti per l’accesso, richiesta solo ai fini dell’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.
Con particolare riferimento al profilo professionale di “ collaboratore scolastico” si riferisce che il “diploma di licenza della scuola media” , ai fini della valutazione, non può essere considerato come titolo più favorevole rispetto all’insieme dei titoli di studio oggi richiesti per l’accesso al citato profilo professionale.
D – Attestato di qualifica professionale
La normativa concernente l’accesso ai profili professionali del personale ATA non fa alcun riferimento alla durata del corso in base al quale è stata conseguita una qualifica professionale, fatto salvo il caso in cui il relativo attestato sia stato rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78. Invece, il riferimento in essa contenuto, in particolare per l’accesso al profilo professionale di assistente
tecnico, attiene esclusivamente alla specificità degli attestati di qualifica professionale, specificità che non consiste in una generica definizione della qualifica rivestita, ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali.
Il giudizio viene formulato in base agli aspetti e ai profili didattici del corso stesso, ed in particolare in base agli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale; di qui la necessità, da parte dell’aspirante, di fornire, nel modulo domanda, utili indicazioni in tal senso.Da affiggere all’albo sindacale della scuola, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
Tale valutazione rientra nella competenza degli Uffici scolastici, che, accertato il requisito della specificità degli attestati di cui all’art. 14 delle legge 845/78, provvede all’attribuzione di un solo codice indicato nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori .
Una volta verificato detto requisito, non è necessario riformulare analogo giudizio in sede di conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, in quanto già espresso in sede di inclusione dei candidati nella corrispondente graduatoria-supplenze della medesima provincia.Pertanto, gli attestati di qualifica di cui all’art.14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio.
Con l’occasione, si fa presente che al dirigente scolastico è, altresì, rimesso analogo giudizio di assimilabilità, da formulare in sede di conferimento di supplenze temporanee disposte sulla base delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia. Nessuna valutazione dovrà essere effettuata per il conferimento delle supplenze temporanee disposte utilizzando la prima e/o la seconda fascia delle citate
graduatorie.