Sei nella sezione: Dirigenti

Mobilità Scuola 2012: il Contratto Collettivo Nazionale

Pubblichiamo in questa pagina il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che contiene le norme relative alla mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’a.s. 2012/2013.

Scarica il Contratto Collettivo Nazionale in PDF

Mobilità Scuola 2012: l’Ordinanza Ministeriale e tutti gli allegati

In questa pagina pubblichiamo il pdf dell’Ordinanza Ministeriale del 5 marzo 2012 relativa alle procedure di Mobilità per  il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il personale Ata.

L’Ordinanza è accompagnata da diversi allegati.

Ricordiamo che la scadenza per la presentazione della domanda è il 30 marzo 2012.

Per conoscere le novità più importanti e scaricare i modelli di domanda, visita la pagina dell’Informatore dedicata alla Mobilità 2012.

PDF dell’Ordinanza ministeriale 5 marzo 2012 sulla mobilita del personale docente educativo ed ata

PDF degli all’allegati all’ordinanza ministeriale sulla Mobilità 2012

ALLEGATO A CLASSI DI CONCORSO DELLA TABELLA“A”ALLEGATA AL D.M.n.39/98
ALLEGATO B CLASSI DI CONCORSO DELLE TABELLE “C” e “D” (D.M. n.39/98)
ALLEGATO C CLASSI DI CONCORSO RELATIVE ALLA C.M. 215/95 e C.M. 70/98
ALLEGATO D DICHIARAZIONE PER L’ANZIANITÀ DI SERVIZIO
ALLEGATO E TABELLA DEI PASSAGGI DI CATTEDRA
ALLEGATO F DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO
ALLEGATO F/1 DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO
PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA
COME SPECIALIZZATO O SPECIALISTA NELLA
SCUOLA PRIMARIA
ALLEGATO G/1 MODULO DOMANDA TRASFERIMENTO MODELLO A1
ALLEGATO G/2 MODULO DOMANDA PASSAGGIO DI RUOLO MODELLO A3
ALLEGATO G/3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A1
ALLEGATO G/4 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A3
ALLEGATO H/1 MODULO DOMANDA TRASFERIMENTO MODELLO B1
ALLEGATO H/2 MODULO DOMANDA PASSAGGIO DI RUOLO MODELLO B4
ALLEGATO H/3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO B1
ALLEGATO H/4 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO B4
ALLEGATO I/1 MODULO DOMANDA TRASFERIMENTO MODELLO C1
ALLEGATO I/2 MODULO DOMANDA PASSAGGIO DI CATTEDRA MODELLO C2
ALLEGATO I/4 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO C1
ALLEGATO I/5 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO C2
ALLEGATO I/7 RILEVAZIONE TITOLARI SU DOTAZIONE ORGANICA PROV.
ALLEGATO I/8 MODULO DOMANDA PASSAGGIO DI RUOLO MODELLO C3
ALLEGATO I/9 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO C3
ALLEGATO J/1 MODULO DOMANDA TRASFERIMENTO MODELLO D1
ALLEGATO J/2 MODULO DOMANDA PASSAGGIO DI CATTEDRA MODELLO D2
ALLEGATO J/4 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO D1
ALLEGATO J/5 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO D2
ALLEGATO J/11 RILEVAZIONE TITOLARI SU DOTAZIONE ORGANICA PROV.
ALLEGATO J/12 MODULO DOMANDA PASSAGGIO DI RUOLO MODELLO D3
ALLEGATO J/13 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO D3

Lezioni perse per la neve: una nota del Miur sulla validità dell’anno scolastico

Il Miur ha comunicato in una nota del 24 febbraio alcuni chiarimenti relativi alla validità dell’Anno Scolastico 2011-2012. Molte scuole, soprattutto del Centro e Nord Italia, hanno interrotto le attività per molti giorni e questo potrebbe impedire il raggiungimento dei 200 giorni di lezione previsti dalla legge. Nella nota il Ministero specifica che il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,stabilisce che “allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.

Tali disposizioni e nello specifico la norma appena richiamata, rappresentano i limiti entro i quali si esercita la competenza delle Regioni a determinare il calendario scolastico (art. 138 D.Lgs 112/98) e quella delle istituzioni scolastiche a disporre eventuali adeguamenti dello stesso in relazione a specifiche esigenze del Piano dll’Offerta Formativa (art. 5 D.P.R. 275/99).

Si tratta, quindi, di norme che vanno osservate all’atto della determinazione dei calendari scolastici da parte delle Regioni e in sede di adeguamento dei medesimi da parte delle scuole. L‘eventuale violazione di tali norme costituisce, di conseguenza, ragione di illegittimità dei relativi provvedimenti di adozione o di adeguamento dei calendari scolastici.

Può tuttavia accadere , come è di fatto avvenuto nelle scorse settimane durante le quali alcune aree del nostro Paese sono state interessate da eccezionali nevicate, che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche.

Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.

Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.

In buona sostanza le decisioni delle scuole dovranno avere a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

Si rappresenta, infine, che l’eventuale riduzione dei giorni di sospensione dell’attività didattica andrà condivisa con gli enti locali interessati, considerato l’evidente riflesso che tale decisione ha sull’organizzazione dei trasporti e sul funzionamento degli edifici scolastici.

Iscrizione a Scuola: la data del 20 febbraio non è tassativa

Con una nota del 24 febbraio 2012, il Miur ha comunicato che la data del 20 febbraio, indicata precedentemente come termine ultimo per l’iscrizione a scuola degli alunni di ogni ordine e grado, non deve essere considerata tassativa.

Il Ministero, infatti, scrive nella nota che “in varie aree del Paese è emersa un’ oggettiva difficoltà da parte di molte scuole a rispettare la scadenza del 20 febbraio a causa degli eventi atmosferici delle scorse
settimane che hanno spesso costretto alla sospensione dell’attività didattica e amministrativa.

Al riguardo, è utile ricordare che il termine di scadenza delle iscrizioni non ha carattere perentorio, ma ordinatorio, in quanto è predisposto in funzione della successiva programmazione degli organici.

Pertanto, preso atto dell’eccezionalità della situazione, si ritiene che le istituzioni scolastiche interessate da prolungati periodi di sospensione delle attività, conseguenti alle ordinanze dei Sindaci di chiusura delle scuole, possano completare le procedure di iscrizione degli alunni nei prossimi giorni.

Tali scuole, avranno comunque, riguardo alla necessità di acquisire quanto prima i dati indispensabili alla formulazione delle proposte di organico, da presentare successivamente agli Uffici Scolastici Regionali secondo la tempistica che verrà a breve definita dalla Direzione generale per il personale della scuola“.

Programma Annuale 2012 per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado: rinvio al 29 febbraio

Il Miur ha comunicato, con la Nota 795 del 9 febbraio 2012, che la scadenza per la presentazione del Programma Annuale per l’anno finanziario 2012 è prorogata dal 14 al 29 febbraio. Il rinvio è stato concesso in ragione delle difficoltà di molte scuole italiane per la neve che in queste settimane imperversa sull’Italia. Ricordiamo che il Programma Annuale viene predisposto entro il 31 ottobre di ogni anno dal dirigente e presentato al Consiglio d’Istituto entro il 15 dicembre dalla Giunta Esecutiva, corredato dalla relazione dei revisori dei conti.

Libri di testo 2012/13: parte la rivoluzione digitale. Le novità in una circolare del Miur

Con la Circolare N.18 del 9 febbraio il Miur ha comunicato le modalità di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2012/13. La novità più significativa è l’adozione di libri “misti” che devono prevedere, oltre alla tradizionale versione cartacea, anche una digitale scaricabile da Internet. Ecco i dettagli della circolare.

Al fine di agevolare i collegi docenti nella scelta dei libri di testo, si ritiene utile fornire alcune precisazioni, ferma restando la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) delle adozioni.

Adozioni in forma mista

1. Le adozioni da effettuare nel corrente anno scolastico, a valere per il 2012/2013, presentano una novità di assoluto rilievo, in quanto, come è noto, i libri di testo devono essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet.

Pertanto, per l’anno scolastico 2012/2013 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei.

A tale proposito, in relazione alla cadenza pluriennale delle adozioni, si forniscono le seguenti indicazioni:

1.1. I libri di testo in adozione dall’anno scolastico 2008/2009 (in cui ha trovato per la prima volta applicazione la legge n. 169/2008) devono essere sostituiti da testi in forma mista o scaricabili da internet, nel caso in cui siano in forma interamente cartacea.

1.2. Il passaggio alla forma mista o interamente scaricabile da internet consente una duplice scelta nel caso in cui risulti attualmente adottato un testo cartaceo: il mantenimento del medesimo testo in forma mista o scaricabile da internet ovvero la scelta di un diverso testo nelle medesime forme.

1.3. I libri di testo in forma mista (o interamente scaricabili da internet), in adozione nel corrente anno 2011/2012, devono essere mantenuti fino al termine del vincolo pluriennale.

Revisione degli ordinamenti

2. Come noto la scelta del collegio docenti non può essere modificata nell’arco dei periodi temporali previsti, fatta salva “la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze”, presenti nel caso di revisione degli ordinamenti scolastici.

2.1. Considerato che la recente adozione delle Indicazioni Nazionali per i licei e delle Linee Guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali potrebbe non aver consentito all’editoria scolastica l’integrale revisione dei testi già in uso, i collegi dei docenti valuteranno l’opportunità di procedere ad una nuova scelta, qualora i testi in adozione si rivelino non adeguatamente rispondenti agli obiettivi specifici di apprendimento, come individuati nel nuovo ordinamento.

2.2. A seguito della recente pubblicazione dei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione”, di cui al DPR 11 febbraio 2010, i collegi dei docenti, limitatamente alle classi di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado, potranno confermare ovvero modificare le adozioni relative a tale insegnamento, qualora i testi ancora in uso non siano rispondenti ai nuovi specifici obiettivi di apprendimento.

Tempi e modalità delle adozioni

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuare nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di I e di II grado, sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Coerentemente con quanto previsto al punto 1.1, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sulla esigenza di programmare con congruo anticipo tutte le attività ricognitive, propedeutiche alla delibera del collegio dei docenti, soprattutto in ordine alla verifica della forma (cartacea, mista o scaricabile da internet) dei testi attualmente in uso, al fine di individuare quelli che potrebbero essere confermati e quelli che necessariamente devono essere sostituiti. Quindi, è opportuno che tale ricognizione venga effettuata anche nelle more della acquisizione delle novità editoriali.

In particolare, i dirigenti scolastici avranno cura di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo di tutte la discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. Pertanto, eventuali attribuzioni gratuite in qualunque forma, a favore dei docenti o dell’istituzione scolastica, non dovranno in alcun modo condizionare il giudizio valutativo da parte del collegio docenti nella fase di assunzione della delibera adozionale.

Infine le istituzioni scolastiche provvederanno ad affiggere all’albo dell’istituto e a pubblicare nel proprio sito web e su “Scuola in chiaro” l’elenco dei libri di testo adottati, distinguendo i testi obbligatori di ogni singola classe/sezione da quelli consigliati, evidenziando che, per questi ultimi, l’eventuale acquisto non costituisce un obbligo, ma rientra esclusivamente nella libera scelta delle famiglie e degli studenti.

Successivamente, secondo modalità definite dalla Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, verranno fornite indicazioni per la comunicazione delle adozioni effettuate.

I dirigenti scolastici avranno cura di consentire, relativamente alla scuola primaria, il ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati.

Non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere da parte del collegio dei docenti, anche nel caso di diversa strutturazione della rete scolastica che dovesse intervenire, a partire dall’anno scolastico 2012/2013, per effetto dei piani di dimensionamento regionali adottati ai sensi della legge n. 111/2011, come modificata dalla legge n. 183/2011.

I dirigenti di istituzioni scolastiche in cui, per il prossimo anno 2012/2013, risultino iscritti alunni non vedenti o ipovedenti, provvederanno immediatamente a richiedere, ai centri di produzione specializzati che normalmente curano la trascrizione e la stampa in braille, i testi scolastici necessari, al fine di consentire l’acquisizione della disponibilità dell’Ente Locale in ordine all’assunzione dei relativi oneri.

Si fa riserva, infine, di comunicare i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria e i tetti di spesa per la dotazione libraria delle scuole secondarie di I e di II grado.

« Articoli precedenti Articoli successivi »